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Un reato per chi non sorveglia. E per chi non può farlo?

5 ottobre 2026 · 3 min

Dal 30 settembre 2026 esiste l’art. 437-bis del codice penale. Lo ha introdotto il D.Lgs. 160/2026, primo decreto attuativo della legge 132/2025. Secondo la ricostruzione di Domani, punisce da uno a cinque anni chi omette le misure di sicurezza o di sorveglianza umana su un sistema ad alto rischio, quando ne deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone. Da due a otto se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato. Per la colpa conta solo quella grave. Il reato entra anche tra i presupposti della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Il modello è chiaro: l’art. 437 c.p., la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Si prende una tutela nata in fabbrica e la si porta nel software. Lo trovo coerente. E lo trovo pericoloso, per una ragione che non riguarda la pena.

La catena delle firme

Nella sicurezza sul lavoro sappiamo da decenni chi deve fare cosa: datore, dirigente, preposto, RSPP. Ognuno ha un perimetro, una formazione, poteri di spesa. Nei sistemi ad alto rischio la catena è molto più corta e molto meno chiara. Spesso si riduce a una persona a cui è stato assegnato il ruolo di «supervisore umano» ai sensi dell’art. 14 dell’AI Act.

Chi è, di solito? Un responsabile di funzione, un medico, un addetto al credito. Non ha scritto il sistema. Non ne vede i dati di addestramento: il nuovo decreto, peraltro, estende il segreto commerciale proprio a dati di training e architetture. Riceve istruzioni d’uso scritte da altri, con il linguaggio di altri.

Quando misuro documenti con l’LX Complexity Score trovo quasi sempre la stessa cosa: testi costruiti per proteggere chi li scrive, non per far capire chi li legge. Se le istruzioni d’uso di un sistema ad alto rischio somigliano ai documenti di consenso che ho analizzato per le interfacce cervello-computer (densità sintattica 72 su 100, soglia sperimentale 45) il supervisore non è in condizione di sorvegliare. È in condizione di firmare.

Il rischio del capro espiatorio

Il diritto penale ha un riflesso noto: cercare la persona fisica più vicina all’evento. In un incidente causato da un sistema, la persona più vicina è il supervisore. La colpa grave dovrebbe proteggerlo. Ma la colpa grave si valuta rispetto a ciò che una persona poteva capire e fare. Ed è proprio questo che oggi nessuno documenta.

Per questo l’art. 7 della Carta di Habeas Mentem dice: «Chi è chiamato a sorvegliare una macchina ha diritto alle condizioni per giudicarla, non soltanto per firmarla». Con il 437-bis quella frase smette di essere un principio e diventa una linea difensiva.

Che cosa cambia nei modelli 231

Chi aggiorna oggi un modello organizzativo dovrebbe trattare la sorveglianza umana come un presidio vero, non come un nome in un organigramma:

  1. nomina scritta con poteri effettivi, compreso quello di fermare il sistema;
  2. istruzioni d’uso verificate per comprensibilità da chi deve usarle, non solo da chi le ha scritte;
  3. formazione legata ai casi d’errore del sistema specifico, non all’intelligenza artificiale in generale;
  4. contratto con il fornitore che garantisca le informazioni necessarie a sorvegliare, nonostante il segreto commerciale.

L’ultimo punto è quello su cui vedo più margine negoziale. I fornitori, soprattutto extra-UE, oggi offrono documentazione standard. Un deployer che risponde penalmente ha un argomento forte per chiedere di più. Conviene usarlo adesso, prima dei rinnovi.

Discutiamone

Il supervisore umano dei vostri sistemi ha mai letto, e capito, le istruzioni d’uso che dovrebbe applicare?

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