Il deepfake diventa reato
La legge 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-quater: "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale".
Punisce chi cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con questi sistemi e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. La pena è la reclusione da uno a cinque anni.
Tre elementi da notare
Il primo: serve un danno ingiusto. Non basta creare il contenuto, conta la diffusione che danneggia.
Il secondo: il reato è punibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto è connesso a un altro delitto procedibile d'ufficio, o se è commesso contro una persona incapace per età o infermità, o contro una pubblica autorità a causa delle sue funzioni.
Il terzo: la stessa legge introduce una nuova aggravante comune, all'articolo 61 n. 11-decies. Riguarda chi commette un reato usando questi sistemi quando, per natura o modalità d'uso, costituiscono un mezzo insidioso, ostacolano la difesa o aggravano le conseguenze.
Una norma penale da sola non basta. Servono strumenti per riconoscere i contenuti falsi e procedure rapide per toglierli. Ma il messaggio è chiaro: la voce e il volto di una persona non sono materia prima libera.
Basta una norma penale per proteggere voce e volto delle persone, o servono soprattutto strumenti per rimuovere in fretta i contenuti falsi?
Rispondi via emailRiflessione personale, non costituisce parere legale.